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Pensione di reversibilità: quando l’ex coniuge ne ha diritto?

Pensione di reversibilità: quando l’ex coniuge ne ha diritto?

La pensione di reversibilità è una forma di tutela previdenziale che viene riconosciuta, nel caso di morte del pensionato, ai familiari del defunto: coniuge superstite, alla parte superstite dell’unione civile tra persone dello stesso sesso  e ai figli minori e, a particolari condizioni, anche ai figli maggiorenni, ai nipoti minori, genitori, fratelli e sorelle. La pensione di reversibilità è riconosciuta, in presenza di determinate condizioni prescritte dalla legge, al coniuge superstite separato e al coniuge divorziato (a cui adesso è equiparata la parte dell’unione civile sciolta – art. 1 comma 23 L. 20 maggio 2016 n. 76), anche laddove il defunto abbia contratto un nuovo matrimonio, ovvero un unione civile, e il nuovo coniuge o parte dell’unione civile sia ancora in vita.

Con specifico riferimento alla posizione dell’ex coniuge – ex parte in caso di unione civile, l’art. 9 L. 898/1970  stabilisce che, in caso di morte del titolare del trattamento pensionistico, l’ex coniuge divorziato o la parte dell’unione civile sciolta ha diritto a percepire la pensione di reversibilità al ricorrere di tre condizioni:

a) sia titolare di assegno di divorzio;

b) non si sia risposato o non abbia costituito nuova unione civile;

c) il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza che ha disposto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell’unione civile.

Inoltre, qualora il defunto abbia contratto un nuovo matrimonio o una nuova unione civile e il secondo coniuge del defunto o la nuova parte dell’unione civile costituita con il defunto sia ancora in vita e abbia i requisiti per la pensione di reversibilità, l’ex coniuge divorziato e l’ex parte dell’unione civile sciolta già titolari dell’assegno di mantenimento, hanno il diritto ad usufruire di una quota della pensione di reversibilità. In tal caso, l’individuazione delle aliquote spettanti tra il coniuge o la parte dell’unione superstite e l’ex coniuge superstite divorziato o l’ex parte dell’unione civile sciolta, non essendovi alcuna indicazione da parte del legislatore, deve essere stabilita dal Tribunale a cui l’ex coniuge superstite divorziato dovrà rivolgersi affinché il proprio diritto ad una quota della pensione sia riconosciuto e ne sia determinato l’ammontare.

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