News

L’assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione dei genitori, anche non uniti in matrimonio.

L’assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione dei genitori, anche non uniti in matrimonio.

L’assegnazione della casa familiare è disciplinata dall’art. 337 sexies c.c. in forza del quale: “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”, ciò al fine di assicurare alla prole la conservazione dell’habitat domestico, ovvero del luogo in cui si esprime la vita familiare. Lo scopo perseguito dal legislatore è unicamente quello di individuare quale genitore dovrà continuare ad abitare con i figli nella casa familiare.
Il diritto al godimento dell’abitazione viene meno nel caso in cui l’assegnatario non vi abiti, oppure cessi di abitarvi stabilmente ovvero intraprenda una nuova convivenza. In tal senso, come rilevato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 30 luglio 2008, n. 308), il matrimonio o l’inizio di una nuova convivenza da parte dell’assegnatario non determinano in automatico la perdita del diritto all’assegnazione della casa familiare, essendo necessario comunque un giudizio di conformità all’interesse del minore.
Dottrina e giurisprudenza sono attualmente concordi nel ritenere che si possa procedere all’assegnazione della casa familiare solo in presenza di figli conviventi, minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Da ciò ne consegue che, in assenza di figli, il coniuge economicamente più debole non potrà ottenere l’assegnazione della casa familiare come forma di mantenimento, mentre, in caso di figli economicamente autosufficienti, il Giudice dovrà astenersi dall’emettere provvedimenti ex art. 337 – sexies c.c. o ex art. 6 L. n. 898/1970.

IL REGIME FISCALE DELLA CASA ASSEGNATA: IMU, TASI, TARI.

Ai sensi dell’art. 13, comma II, lett. c) D.L. n. 201/2011, l’IMU non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, pertanto qualora l’immobile oggetto di assegnazione sia di proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario, costui non sarà considerato soggetto tenuto al pagamento della predetta imposta, mentre il coniuge assegnatario è il soggetto passivo dell’imposta ma attualmente esentato dal pagamento. Da ciò ne consegue che l’unico soggetto tenuto al versamento dell’IMU, ora esentato, è il coniuge assegnatario, posto che il reale proprietario dell’immobile non ha alcun obbligo tributario ai fini dell’imposta in esame. Tale regime è applicabile agli immobili che non siano definibili ” di lusso”, ossia classificabili nelle categorie catastali “A/1, A/8, A/9”.

La TASI è un tributo locale dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo l’unità immobiliare. A decorrere dall’anno 2016, la casa coniugale oggetto di assegnazione è considerata abitazione principale per il coniuge assegnatario e, per l’effetto, è esonerata dal pagamento della TASI laddove l’immobile sia appartenente alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7.

La TARI è la tassa comunale per la raccolta dei rifiuti ed ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tassa in esame è dovuta all’assegnatario della casa familiare ed è richiesta direttamente dal Comune ove è sito l’immobile inciso dal tributo. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
×