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Gli obblighi economici degli ascendenti nei confronti dei nipoti

Gli obblighi economici degli ascendenti nei confronti dei nipoti

L’art. 316 bis c.c. prevede che, in caso di insufficienza dei mezzi da parte dei genitori obbligati al mantenimento dei figli, siano gli ascendenti ad intervenire affinché garantiscano ai genitori di adempiere ai loro doveri nei confronti della prole. A riguardo deve precisarsi come l’attuale formulazione della norma ha escluso ogni automatismo nella relazione nonni-nipoti, disponendo che gli ascendenti provvedano a fornire ai propri figli (inadempienti), e, dunque, non direttamente ai nipoti, i mezzi necessari a garantire il rispetto dei doveri genitoriali.

Per ascendenti debbono intendersi i nonni, i bisnonni, con esclusione dei parenti in linea collaterale quali zii, in quanto la norma individua espressamente come soggetti obbligati i parenti in linea retta.

Il presupposto affinché si configuri il concorso al mantenimento da parte degli ascendenti risiede nell’insufficienza di mezzi in capo ad entrambi i genitori, con esclusione della possibilità di procurarseli mettendo a frutto le proprie capacità lavorative.

La dottrina e la giurisprudenza formatasi in materia, hanno invero interpretato l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi per adempiere alle loro obbligazioni nei confronti dei figli, come sussidiario rispetto a quello primario dei genitori. Trattasi di sussidiarietà esclusiva nel senso che è stata esclusa la possibilità di rivolgersi agli ascendenti qualora uno dei due genitori sia in grado di provvedere con le proprie sostanze al mantenimento dei figli.

L’intervento degli ascendenti è poi limitato al solo mantenimento, non essendo configurabile una responsabilità patrimoniale sussidiaria per i debiti contratti dai propri discendenti.

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